INFORMATIVA ADOZIONE AGG.TO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e MODALITA' DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI
VIOLAZIONI ai sensi del D.Lgs. 24/2023.
Metal Camuna s.r.l. ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.
231/2001 (brevemente: Modello 231).
Si tratta di un documento che è stato redatto sulla base delle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001. In
esso, si trova una sintetica descrizione della struttura aziendale e sono raccolti i protocolli e le procedure che
regolano i processi sensibili, vale a dire gli ambiti dell'attività sociale nei quali è possibile la commissione di illeciti
penali.
A tali protocolli e a tali procedure Metal Camuna richiede che si conformi ogni suo esponente (organi apicali,
dirigenti, procuratori, dipendenti, collaboratori), nonché ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti
con la Società (fornitori, appaltatori, ecc...).
Il puntuale rispetto di tali protocolli e procedure è in grado di ridurre il rischio di commissione di illeciti
penali.
I protocolli tipici del Modello 231 adottato da Metal Camuna sono:
1) il Codice Etico;
2) il Sistema disciplinare;
3) le specifiche procedure di ciascuna delle aree sensibili a rischio di commissione di illeciti penali.
Il Codice Etico, adottato da Metal Camuna è un documento contenente le regole sociali e morali che la Società
ha ritenuto di stabilire al fine di garantire che il comportamento dei propri esponenti sia sempre conforme alla
legge e all'etica: la Società impone ad ogni suo esponente (organi apicali, dirigenti, procuratori, dipendenti,
collaboratori), nonché ad ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con essa, il puntuale e costante
rispetto di tali regole.
Il Sistema disciplinare è contenuto nel Modello 231, ove sono indicate le sanzioni previste in caso di
violazione del Codice Etico e del Modello 231.
Le procedure specifiche sono riportate nella parte speciale del Modello 231 e contengono le regole di
comportamento, a cui ogni esponente della Società e/o ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti
con essa devono conformarsi, per evitare la commissione degli illeciti penali previsti dalla legge e per garantire
che l'attività della Società sia sempre svolta nel pieno rispetto del dettato normativo.
Con l'adozione del Modello 231, Metal Camuna ha nominato l'Organismo di Vigilanza (brevemente: O.d.V.),
che ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello 231 e del Codice
Etico, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.
L'O.d.V. è attualmente composto dall'Avv. Piergiorgio Vittorini.
L'O.d.V., a cui potranno essere inviate segnalazioni circa eventuali violazioni del Modello e del Codice Etico e
della legge e/o informazioni sull' attività della Società e sulla sua struttura, può̀essere contattato:
• inviando un'e-mail all'indirizzo servizio.odv.metalcamunasrl@studium1912.it;
• recapitando un messaggio, anche in forma anonima, in due cassette postali collocate all'ingresso di
entrambe le sedi produttive;
• inviando una comunicazione postale all'indirizzo Organismo di Vigilanza di Metal Camuna s.r.l.,
sede legale via Nazionale n. 37/G, 25040 Ceto (BS);
All'O.d.V. è stato conferito anche il compito di gestire il canale di segnalazione interna, previsto dal D. Lgs.
24/2023. Tale canale è dedicato alla segnalazione, da parte di chiunque ne abbia notizia, di ogni comportamento,
atto od omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità della Società (di cui siano venuti a conoscenza nel
contesto lavorativo), che consiste alternativamente in:
• condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
• violazioni del Modello e/o del Codice Etico;
• illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, indicati
nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono
attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non
indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici;
servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità
dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei
mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione
dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia
di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che
violano le norme in materia di imposta sulle Società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio
fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle Società;
atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione
nei settori indicati nei 3 punti precedenti.
Le segnalazioni possono avere ad oggetto:
• informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni (come
sopra definiti) che siano stati commessi;
• informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni (come
sopra definiti) che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi;
• elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali comportamenti, atti od omissioni (come
sopra definiti).
Le segnalazioni devono riportare l'identità del segnalante (che potrà specificare di voler mantenere riservata la
propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni) e possono essere effettuate con
le stesse modalità indicate sopra per le segnalazioni ordinarie, vale a dire:
• tramite il form accessibile dal sito internet della Società www.metalcamuna.it nella sezione
“whistleblowing”;
• oralmente, richiedendo un incontro personale con l'O.d.V. inoltrando apposita richiesta
attraverso la posta elettronica all'indirizzo servizio.odv.metalcamunasrl@studium1912.it.
In caso di segnalazione scritta, l'Organismo di Vigilanza rilascia al segnalante avviso di ricevimento della
segnalazione entro 7 giorni dalla data di sua ricezione.
In caso di richiesta di incontro personale, questo dovrà essere fissato entro un termine ragionevole dal
ricevimento della richiesta. In questo caso, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è
documentata a cura dell'OdV mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto
oppure mediante verbale; in caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale
dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
La segnalazione viene gestita dall'Organismo di Vigilanza effettuando tutti gli accertamenti ed approfondimenti
ritenuti necessari, ivi comprese richieste di integrazione al segnalante ed interlocuzioni con lo stesso e l'audizione
della persona coinvolta.
L'Organismo di Vigilanza fornisce al segnalante riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di
ricevimento della stessa.
L'Organismo di Vigilanza intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità
nell'ambito delle proprie competenze. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti
conseguenti saranno applicati dai soggetti titolari del potere disciplinare in conformità a quanto previsto nel
Sistema disciplinare.
L'Organismo di Vigilanza agisce in modo che l'identità̀ del segnalante e qualsiasi informazione da cui può̀
evincersi tale identità̀ rimangano riservate. Tale identità̀ potrà̀ essere rivelata solo previo consenso espresso del
segnalante. L'Organismo di Vigilanza tutela l'identità̀ delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella
segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito della segnalazione. L'Organismo di
Vigilanza agisce in modo da garantire il segnalante, l'eventuale persona che lo ha assistito nel processo di
segnalazione, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono a lui legate da uno stabile
legame affettivo o di parentela entro il quarto grado o che hanno con il segnalante un rapporto abituale e
corrente, e gli enti di proprietà̀ del segnalante o per i quali il segnalante lavora o che operano nel medesimo
contesto lavorativo del segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o
qualsivoglia conseguenza derivante dalla segnalazione, fatto salvo il caso in cui sia stata accertata la responsabilità̀
penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o la sua responsabilità̀ civile, per lo stesso titolo,
nei casi di dolo o colpa grave.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse
e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di
segnalazione. L'Organismo di Vigilanza può̀ conservarle per un tempo superiore, previa anonimizzazione dei
dati personali relativi al segnalante, alle persone coinvolte (indicate come possibili responsabili delle condotte
illecite), nonché́ a coloro che sono a vario titolo coinvolti nella segnalazione, al fine di comprovare l'adeguata
gestione delle segnalazioni e la conseguente efficace attuazione del Modello ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001
(quale esimente della responsabilità̀amministrativa della Società̀).
Le segnalazioni afferenti a comportamenti, atti o omissioni posti in essere da uno o più̀ dei componenti
dell'Organismo di Vigilanza sono immediatamente trasmesse all'Amministratore Unico, con l'eventuale
documentazione a supporto. L'Amministratore Unico gestisce la segnalazione, acquisendo tutte le informazioni
necessarie per verificarne la fondatezza, anche avvalendosi delle strutture aziendali e, se del caso, di consulenti
specializzati, nel rispetto delle regole sopra descritte con riferimento alle segnalazioni gestite dall'Organismo di
Vigilanza. Le determinazioni dell'Amministratore Unico sulle segnalazioni in esame sono formalizzate attraverso
delibera scritta, con cui, se del caso, potrà̀ essere disposta la revoca dell'incarico o irrogate sanzioni anche
disciplinari.
Metal Camuna rende noto che il D. Lgs. 24/23 ha disciplinato anche il cosiddetto canale di segnalazione
esterna. Tutti i destinatari possono presentare una segnalazione esterna all'Autorità̀ nazionale anticorruzione
(ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:
• la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti nel punto che precede («Canale di
segnalazione interna») non ha avuto alcun seguito;
• il segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione
interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di
ritorsione;
• il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo
imminente o palese per il pubblico interesse.
Il canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC garantisce la riservatezza dell'identità̀ del segnalante e del
contenuto della segnalazione, della persona coinvolta e di persone eventualmente menzionate nella segnalazione.
Le segnalazioni esterne sono effettuate:
- in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC sul proprio
sito web nella sezione dedicata al “Whistleblowing”;
- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero su richiesta
del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole; le modalità̀ di accesso
a tali canali sono specificate dall'ANAC sul proprio sito web.
Non possono essere presentate con il canale di segnalazione esterna le segnalazioni aventi ad oggetto condotte
illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, che possono essere
effettuate solo tramite il canale di segnalazione interna.
Infine, Metal Camuna rende noto che il D. Lgs. 24/23 ha disciplinato anche la divulgazione pubblica.
I Destinatari possono effettuare una divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non ha ricevuto riscontro
nei termini previsti dalla legge in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
b) il segnalante ha fondato motivo per ritenere che il comportamento, l'atto o l'omissione che lede
l'interesse pubblico o l'integrità̀ della Società (come sopra definito) possa costituire un pericolo
imminente o palese per il pubblico interesse;
c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di
ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto,
come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi
ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della del comportamento, dell'atto o
dell'omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità̀della Società (come sopra definito) o possa essere
coinvolto in tale comportamento, atto o omissione.
Non possono essere oggetto di divulgazione pubblica le segnalazioni inerenti a condotte illecite ai sensi del D.
Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, che possono essere effettuate solo tramite il
canale di segnalazione interna.